Divorzio Consensuale e con Figli: Costi e Procedura Legale

Dopo l’ introduzione della legge sul divorzio breve, in Italia è possibile optare per una fase consensuale per avviare l’ iter di scioglimento del vincolo matrimoniale (divorzio) da svolgersi innanzi al Sindaco, in Comune. In tale fattispecie, i coniugi possono decidere se beneficiare o meno della tutela legale degli avvocati.

La fattispecie appena descritta non è ammissibile qualora vi siano figli minorenni, o maggiorenni che necessitino di tutela economica.

Di come funziona il divorzio e della sua procedura legale in generale, già ne abbiamo parlato, ma proviamo a puntualizzare questi aspetti.

Divorzio breve in presenza di figli

Il divorzio breve consensuale non è ammesso, nel nostro ordinamento, qualora vi siano figli minorenni, portatori di handicap, o maggiorenni non indipendenti economicamente, ossia non autosufficienti.

Nelle intenzioni del legislatore, i figli debbono avere un lavoro (consentito il lavoro precario), o che siano andati a vivere per conto proprio. In tale ultimo caso, non vi è la necessità di avere un contratto di lavoro per essere qualificati come autosufficienti. È vero che il figlio deve rendersi responsabile nel dichiarare la propria autosufficienza. Se i coniugi intendono divorziare, ci si rivolge al Comune con procedura breve e consensuale (semplificata), e lo stesso Comune invia ai figli una richiesta al fine di accertare lo stato di autosufficienza dei figli. L’ autorizzazione al divorzio consensuale verrà data solo quando sia stato accertato l’ indipendenza economica dei figli, ed in ogni caso decorsi 15 giorni in caso di mancata risposta alla richiesta del giudice.

Nella normativa precedente, l’ articolo 191 del Codice Civile stabiliva che la separazione personale fosse motivo valido per sciogliere la comunione dei coniugi, anche se lo scioglimento avveniva col passaggio in giudicato della sentenza di separazione.

Il nuovo articolo 191 del Codice Civile stabilisce, con un comma nuovo, che lo scioglimento della comunione legale viene anticipato al momento, in cui, il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a condurre una vita separata (fase dell’ udienza di comparazione).

In caso di separazione consensuale, lo scioglimento avviene quando il verbale di sottoscrizione sia stato sottoscritto. L’ ordinanza che autorizza i coniugi a vivere separati viene comunicata all’ ufficiale dello stato civile per la relativa annotazione sull’ atto di matrimonio.

Consideriamo il caso di divorzio senza separazione.

Divorzio Consensuale e con Figli: Costi e Procedura legale

Il divorzio senza separazione

La nuova legge sul divorzio (legge n. 55) ha introdotto con il divorzio breve, il caso di divorzio senza separazione. Ma il divorzio breve è possibile per il matrimonio religioso?

Dal 2015 anche la Chiesa cattolica ha un canone che disciplina il divorzio breve consensuale. La riduzione dei tempi del processo ordinario di annullamento (diritto canonico) è ammissibile in caso di nullità evidenti del matrimonio. Il procedimento richiede l’ intervento del vescovo competente per territorio.

Le cause di annullamento del matrimonio religioso sono diverse, ad esempio si richiama la mancanza di fede di uno dei due coniugi, o la prolungata esistenza di relazione extra coniugio. L’ annullamento del matrimonio religioso viene deciso dal vescovo, o Sacra Rota, e culmina con la dichiarazione di nullità del matrimonio, ossia mai esistito.

Tornando alla disciplina civilistica della separazione consensuale, la disciplina trova fondamento nell’ esigenza di consentire ai coniugi di separarsi di comune accordo, in maniera rapida rispetto all’ alternativa giudiziale. La fattispecie richiede che i due coniugi abbiano raggiunto un accordo per la condivisione del patrimonio, così come per l’ assegno di mantenimento, affidamento dei figli, ed ogni aspetto richiamato dalla disciplina ordinaria. Può sembrare facile parlarne, ma gli accordi sono, talvolta, complessi.

Nel caso i coniugi raggiungano un accordo sui temi principali, gli stessi possono rivolgersi ad un avvocato per formalizzare quanto stabilito. Se i coniugi non vogliono ricorrere ala negoziazione assistita, o non vi sono i presupposti per formalizzare la separazione in Comune, è necessario l’ intervento del Tribunale che provvederà con proprio provvedimento (omologazione).

La fase consensuale non dà vita ad addebito ad alcun coniuge.

È possibile parlare di fase consensuale anche con ricorso al presidente del Tribunale competete.

La procedura prevede il deposito di un ricorso in Cancelleria indirizzato al Presidente, con l’ indicazione dei termini dell’ accordo raggiunto.

Una volta terminati gli adempimenti tecnici, o massimo 5 giorni dalla ricezione del ricorso, il Presidente del Tribunale fissa l’ udienza per la comparazione dei coniugi. È un tentativo di conciliazione dove il Presidente sente le parti con la redazione di apposito verbale. Se la conciliazione non è raggiunta, ed i coniugi vogliono separarsi, il Presidente emana decreto di omologa delle condizioni convenute dai coniugi. Entro 6 mesi è possibile chiedere il divorzio, ossia lo scioglimento definitivo del matrimonio.

Separazione consensuale con negoziazione assistita

Il D.l. 132 del 2014 norma una procedura rapidissima per ottenere la separazione: la negoziazione assistita.

L’ iter è rapido e non prevede alcun passaggio in Tribunale.

Tra la fase di avvio, e la conclusione, possono passare anche solo pochi giorni (di norma un paio di mesi è la regola). I legali di ogni coniuge assistono i propri assistiti con l’ obiettivo di stendere un accordo di separazione consensuale. L’ accordo, una volta sottoscritto, viene trasmesso al Pubblico Ministero e trasmesso, poi, all’ ufficiale di stato civile.

Tale procedura è percorribile anche in presenza di figli minori, o maggiorenni non autonomi economicamente, ma si richiede il nulla osta del Pubblico Ministero.

La presenza dei legali di parte è sempre richiesta in caso di figli minori, o maggiorenni non autonomi economicamente. Se la coppia non ha figli, è possibile separarsi consensualmente senza l’ assistenza dell’ avvocato. È sufficiente che i coniugi si rechino dall’ ufficiale di stato civile (Comune di residenza, o di celebrazione del matrimonio). Il costo di tale ipotesi è limitato ad Eur 16,00 da versare al Comune.

Accordarsi sui figli (fase consensuale)

In presenza di figli, l’ accordo che i coniugi raggiungeranno dovrà toccare il tema della situazione famigliare, e relative responsabilità genitoriali.

I figli, quali criterio generale, devono mantenere un rapporto con entrambe i genitori, con il giusto equilibrio.

Parimenti, i genitori hanno l’ obbligo di mantenere i figli, e riguarda anche i figli maggiorenni che versano in uno stato di insufficienza economica. I genitori sentono i figli prima di arrivare a concludere alcun accordo.

In tema di casa famigliare, l’ interesse dei figli è l’ aspetto prevalente.

Di norma, il genitore che si prende cura dei figli in via prevalente, vedrà assegnarsi la casa famigliare.

Quando parliamo di accordi, i coniugi possono valutare in maniera libera, l’ assegnazione della casa, e la cura dei figli prevalente.

Sempre in fase consensuale, possiamo parlare di addebito?

Se stiamo parlando di fase consensuale, non è possibile parlare di alcun addebito per alcun coniuge. Il Codice Civile stabilisce, infatti che, il giudice pronunciando la separazione, dichiara a quale coniuge sia imputabile la separazione per inosservanza dei doveri che sorgono dal matrimonio.

La fase consensuale esclude, come si legge dalla norma, alcun addebito!

Ed in tema di documenti?

La fase consensuale è una procedura snella ed economica rispetto a quella giudiziale.

Tuttavia, le procedure ed i documenti sono necessari, seppur in maniera ridotta.

A livello generale serve l’ estratto integrale dell’ atto di matrimonio, certificato di stato famiglia e residenza, dichiarazione dei redditi (ultimi tre anni), documenti di identità dei coniugi, codici fiscali.

Quanto costa questa procedura? 

La fase consensuale ha costi contenuti rispetto al procedimento giudiziale.

Non è possibile indicare una cifra standard, così come non si può generalizzare se interviene un legale. A livello generale, esiste una fase di contrattazione del compenso, ed ipotizzare che si possa oscillare tra Eur 500,00 ed Eur 4000,00. La fase di negoziazione assistita comporta una riduzione di tali cifre (indicative).

Nel caso di procedura consensuale, in assenza di figli minori, o maggiorenni non autonomi economicamente, i costi si contengono in maniera notevole. L’ unica spesa riscontrabile è quella del  bollo del contributo unificato paria d Eur 43,00.

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