In Pensione a 66 anni e 7 mesi dal 2016, 4 mesi in più

Aumenta l’età pensionabile dal 1° Gennaio 2016 : si potrà andare in pensione a 66 anni e 7 mesi, 4 mesi in più di prima.
Lo stabilisce un decreto attuativo in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.
Intanto che i politici parlano, si mettono d’accordo ma non legiferano, le leggi vanno avanti, si adeguano e si rinnovano, già come era stato disposto da tempo.

Nel 2019 ci sarà un altro ‘scatto’ previsto di aumento dell’età pensionabile.

La vita si allunga e anche l’età pensionabile si allunga , arriverà a 67 anni per uomini e donne tra qualche anno; un’età altissima , un’età in cui un lavoratore non può dare certo quello che dava a 20 anni, un’età in cui è anche pericoloso andare a lavorare in quanto sia il fisico che la mente non sono più quelli di un tempo.
Chissà cosa accadrà nel futuro?

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2.   Requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi alla speranza di vita
Si riportano di seguito, in sintesi, i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata e alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote, adeguati agli incrementi alla speranza di vita previsti dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2014. Resta salva l’applicazione dell’adeguamento in parola anche in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

2.1 Pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6 e 7, legge n. 214 del 2011) –  requisito anagrafico 

a)      Lavoratrici iscritte all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima:
Anno Età pensionabile
Anno 2016 65 anni  e 7 mesi
Anno 2017 65 anni  e 7 mesi
Anno 2018 66 anni  e 7 mesi
Dall’anno 2019 66 anni  e 7 mesi*
*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
b)      Lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335:
Anno Età pensionabile
Anno 2016 66 anni e 1 mese
Anno 2017 66 anni e 1 mese
Anno 2018 66 anni  e 7 mesi
Dall’anno 2019 66 anni  e 7 mesi*
*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
   c)  Lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell’A.G.O. di cui all’art 22-ter, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 e successive modificazioni e integrazioni:
Anno Età pensionabile
Anno 2016 66 anni  e 7 mesi
Anno 2017 66 anni  e 7 mesi
Anno 2018 66 anni  e 7 mesi
Dall’anno 2019 66 anni  e 7 mesi*
*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
    d) Lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335:
 Anno Età pensionabile
Anno 2016 66 anni  e 7 mesi
Anno 2017 66 anni  e 7 mesi
Anno 2018 66 anni  e 7 mesi
Dall’anno 2019 66 anni  e 7 mesi*
*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, l’adeguamento alla speranza di vita previsto dal decreto ministeriale in parola deve altresì applicarsi al requisito anagrafico previsto dall’art. 24,  comma 7, della legge n. 214 del 2011 (per la pensione di vecchiaia con una anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni)  che, dal 1° gennaio 2016, è di 70 anni e 7 mesi. In attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal 1° gennaio 2019 il requisito in questione potrà subire ulteriori incrementi.

2.2  Pensione anticipata (art. 24, commi 10 e 11, legge n. 214 del 2011) – requisito contributivo

Anno Uomini Donne
Dal 2016 al 2018 42 anni e 10 mesi
(pari a 2.227 settimane)
41 anni e 10 mesi
(pari a 2.175 settimane)
Dal 2019 al 2020 42 anni e 10 mesi*
(pari a 2.227 settimane)
41 anni e 10 mesi*
(pari a 2.175 settimane)

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