In Pensione a 66 anni e 7 mesi dal 2016, 4 mesi in più

Aumenta l’etĆ  pensionabile dal 1° Gennaio 2016 : si potrĆ  andare in pensione a 66 anni e 7 mesi, 4 mesi in più di prima.
Lo stabilisce un decreto attuativo in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.
Intanto che i politici parlano, si mettono d’accordo ma non legiferano, le leggi vanno avanti, si adeguano e si rinnovano, giĆ  come era stato disposto da tempo.

Nel 2019 ci sarĆ  un altro ‘scatto’ previsto di aumento dell’etĆ  pensionabile.

La vita si allunga e anche l’etĆ  pensionabile si allunga , arriverĆ  a 67 anni per uomini e donne tra qualche anno; un’etĆ  altissima , un’etĆ  in cui un lavoratore non può dare certo quello che dava a 20 anni, un’etĆ  in cui ĆØ anche pericoloso andare a lavorare in quanto sia il fisico che la mente non sono più quelli di un tempo.
ChissĆ  cosa accadrĆ  nel futuro?

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2.   Requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi alla speranza di vita
Si riportano di seguito, in sintesi, i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata e alla pensione di anzianitĆ  con il sistema delle c.d. quote, adeguati agli incrementi alla speranza di vita previsti dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2014. Resta salva l’applicazione dell’adeguamento in parola anche in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

2.1 Pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6 e 7, legge n. 214 del 2011) –  requisito anagrafico 

a)      Lavoratrici iscritte all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima:
AnnoEtĆ  pensionabile
Anno 201665 anni  e 7 mesi
Anno 201765 anni  e 7 mesi
Anno 201866 anni  e 7 mesi
Dall’anno 201966 anni  e 7 mesi*
*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
b)      Lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335:
AnnoEtĆ  pensionabile
Anno 201666 anni e 1 mese
Anno 201766 anni e 1 mese
Anno 201866 anni  e 7 mesi
Dall’anno 201966 anni  e 7 mesi*
*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
   c)  Lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell’A.G.O. di cui all’art 22-ter, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 e successive modificazioni e integrazioni:
AnnoEtĆ  pensionabile
Anno 201666 anni  e 7 mesi
Anno 201766 anni  e 7 mesi
Anno 201866 anni  e 7 mesi
Dall’anno 201966 anni  e 7 mesi*
*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
    d) Lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335:
 AnnoEtĆ  pensionabile
Anno 201666 anni  e 7 mesi
Anno 201766 anni  e 7 mesi
Anno 201866 anni  e 7 mesi
Dall’anno 201966 anni  e 7 mesi*
*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, l’adeguamento alla speranza di vita previsto dal decreto ministeriale in parola deve altresƬ applicarsi al requisito anagrafico previsto dall’art. 24,  comma 7, della legge n. 214 del 2011 (per la pensione di vecchiaia con una anzianitĆ  contributiva minima effettiva di cinque anni)  che, dal 1° gennaio 2016, ĆØ di 70 anni e 7 mesi. In attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal 1° gennaio 2019 il requisito in questione potrĆ  subire ulteriori incrementi.

2.2  Pensione anticipata (art. 24, commi 10 e 11, legge n. 214 del 2011) – requisito contributivo

AnnoUominiDonne
Dal 2016 al 201842 anni e 10 mesi
(pari a 2.227 settimane)
41 anni e 10 mesi
(pari a 2.175 settimane)
Dal 2019 al 202042 anni e 10 mesi*
(pari a 2.227 settimane)
41 anni e 10 mesi*
(pari a 2.175 settimane)

Autore

  • massy biagio

    Fondatore di Economia Italiacom e Finanza Italiacom ĆØ divulgatore finanziario e trader.