Ritiro Della Patente Per Alcol e Droga, Novità e Normative

Ogni qualvolta si utilizzi la propria automobile, il codice della strada va tassativamente rispettato. Le conseguenze di una violazione possono essere estremamente gravi, poiché possono mettere in pericolo non solo la propria vita, ma anche l’incolumità di altri conducenti. In caso di violazione, o ancora peggio di condanna qualora venga causato un omicidio, la sentenza del 20 maggio 2019 della Corte di Cassazione mette in atto sanzioni severe, cambiando la data di revoca non dal ritiro della patente per alcol e droga, bensì dal giorno in cui il reato viene accertato.

La nuova legge sul ritiro della patente

E’ del 20 maggio 2019 la nuova sentenza della Corte di Cassazione che modifica i procedimenti di ritiro e revoca di patente per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe, o qualora a causa di queste venga causato un omicidio. Con la legge attiva finora, regolata dal comma 3 ter dell’articolo 219 del Codice della strada del 2010, la revoca della patente in caso di guida pericolosa e di omicidio stradale decorreva dalla data dell’incidente; con le nuove modifiche tale revoca decorre dal giorno in cui la sentenza penale giudica il conducente come colpevole.

Questo viene deciso dalla sentenza 13508/2019 della Corte di Cassazione, che in episodi simili dispone che debbano passare almeno 3 anni per conseguire una nuova patente non più dal giorno dell’incidente ma dal giorno di accertamento del reato.

Richiamando il testo dell’articolo in questione del Codice della Strada, la Corte ha inoltre precisato che la revoca posta in essere presenta anche una sanzione amministrativa, accessoria a quella penale che viene stabilita dal giudice penale. Questo tipo di sanzione pecuniaria viene applicata dalle autorità amministrative entro 15 giorni dalla sentenza irrevocabile della condanna.

Ritiro Della Patente Per Alcol e Droga, Novità e Normative

Sospensione cautelare e revoca, differenze con la legge precedente

In precedenza vi era un periodo di sospensione cautelare della patente di guida, disposto dalla Prefettura a diretto seguito dell’infrazione, integrata nel calcolo dei 3 anni richiesti per conseguire una nuova licenza di guida.

Secondo la nuova sentenza, invece, il periodo di sospensione non ha valore, ma i 3 anni hanno inizio al termine del processo, quando la revoca della patente viene notificata. Quest’ultima non viene posta in essere fino a che non sarà un giudice penale a stabilirlo.

Il periodo di sospensione cautelare viene quindi sommato ai 3 anni stabiliti dalla revoca, che rappresentano il divieto di ottenere nuovamente una patente. Considerando che va di pari passo coi procedimenti penali, anche la sospensione può prolungarsi per anni. Proprio per questo il conducente condannato, privo ormai di patente, sarà impossibilitato a guidare un veicolo per una tempistica più prolungata.

Inoltre, anche il provvedimento amministrativo di sanzione non può essere applicato fino alla conferma di giudizio come colpevole.

Ritiro della patente e revoca, la vicenda

La sentenza del 20 maggio prende origine da un fatto di cronaca avvenuto nel dicembre 2013.

Un cittadino, coinvolto in un incidente stradale e trovato in grave stato di ebbrezza, vede la disposizione del Commissariato di Governo per la Provincia autonoma di Trento alla sospensione cautelare della sua patente, per un periodo di 18 mesi dalla data del ritiro.

A maggio 2014, invece, il Giudice delle Indagini Preliminari applica una condanna su richiesta delle parti lese nell’incidente, con una pena amministrativa pecuniaria di 21,200 euro e revoca della sua patente come sanzione accessoria. Nel settembre dello stesso anno il Commissariato di Governo sentenzia la revoca della patente, con decorrenza dalla data di notifica.

Il conducente, ormai privo della sua patente, si rivolge al Giudice di Pace di Rovereto contestando la revoca e la sua decorrenza, posta in essere dalla data di notifica della condanna invece che dal giorno dell’incidente e del ritiro del documento. Le sue motivazioni riguardavano un ingiusto e illegittimo prolungamento dei tempi di inibizione alla guida.

In primo grado, il Giudice di Pace disponeva la revoca della patente per 3 anni dalla data del giudizio definitivo. In appello, il Tribunale di Rovereto anticipava la decorrenza dei 3 anni dalla data dell’incidente. Si è espressa in seguito la Corte di Cassazione con giudizio di legittimità sul comma 3 ter dell’articolo 219 del Codice della Strada, che attestava che non fosse possibile ottenere una nuova patente prima di 3 anni decorsi dalla data di accertamento del reato.

La Corte ha infatti dato ragione al Commissariato, inserendo ufficialmente tale sentenza che era già in una Circolare del Ministero di Infrastrutture e Trasporti del 21 dicembre 2015.

Incidenti stradali, provvedimenti storici e futuri

Nel 2003, grazie all’inserimento di punti nella patente, c’è stato un significativo calo di morti e feriti sulle strade. La manovra ha, con effetto immediato, fatto desistere i conducenti dal commettere errori alla guida, evitando di conseguenza azioni irresponsabili che avrebbero potuto mettere in pericolo la loro incolumità e quella di altre persone.

Seppur a distanza di maggiore tempo anche i tutor stradali, inseriti nel 2004, hanno aiutato a scongiurare in molti casi la morte lungo le strade. I tutor sono postazioni in grado di calcolare la velocità media di un veicolo anche su lunghi tratti, nonché la velocità istantanea su un determinato punto.

A contrastare il fenomeno anche gli obblighi dell’Unione Europea sulla sicurezza stradale: oltre a limitatori di velocità automatici, dal 2022 le automobili europee dovranno integrare anche un etilometro a bordo, capace di bloccare il motore e impedire di mettersi alla guida a chiunque abbia un tasso alcolemico maggiore del consentito.

Risorse utili:

Conclusioni

C’è da dire che, il nuovo provvedimento su ritiro della patente in caso di stato di ebbrezza o consumo di droga, serve a stabilire si da quale momento vengano calcolati i 3 anni di revoca, ma non a decifrare da quando tale revoca decorra: questo a causa delle tempistiche variabili dei procedimenti giudiziari, che possono prolungarsi talvolta anche per anni.

La sentenza della Corte di Cassazione aiuta anch’essa, a conti fatti, a mitigare il problema degli incidenti causati da eccessi di alcol e droga, nonché a desistere i conducenti dal commettere questo grave tipo di illeciti.

 

PATENTE, AUTO, AUTOSTRADE 

 

La Redazione di Economia Italia è formata da professionisti dell'economia e della finanza con la passione della divulgazione. Dal 2014 pubblichiamo guide sugli investimenti, prestiti, mondo della finanza e dell'economia, con un occhio di riguardo alle tematiche di energia rinnovabile, del lavoro e dell'economia italiana.

3 commenti

  1. Tutto molto giusto…. peccato che, come sempre, inItalia le leggi siano fatte con i piedi, e per punire uno, si punisce anche chi non se lo merita.
    Premetto subiot: io ho 52 anni, ed ho conseguito la patente nel 1988, mai una multa, a parte per divieto di sosta………
    Io, in data 17 aprile 2017, alla fine delle famose grigliate del giorno di pasquetta, ritornando a casa, fuoriuscivo con la mia auto in un campo di grano, per il tasso alcolemico alto (sopra 1.4) completamente solo, e ripeto, in un campo arato.
    Sopragginge la Polizia stradale, che, ovviamente mi toglie la patente.
    Macchina sequestrata e patente sospesa per 2 anni dalla prefettura di Torino.
    Faccio ricorso col mio avvocato al giudice di pace, e la patente mi viene ridata dopo 7 mesi, con conseguente visita periodica davanti alla commissione, per 3 volte dal 2017.
    L’ultima volta il direttore di Commissione, mi comunica che NON DEVO piu’ fare esami, e che mi ridanno la patente definitiva………..
    Peccato che poche settimane fa’, mi sopraggiunge il documento del tribunale di Torino, in cui mi dovro’ presentare davanti al giudice il 28 giugno per un incidente (incidente??) ed in cui con ogni probabilita’ mi verra’ tolta la patente per TRE anni……..
    E quindi ?? Io cosa dovrei fare ??? Lavoro a singhiozzo con le agenzie interinali, cosa faccio, non lavoro piu’ ??? e come vivo per tre anni ??? cosa do’ da mangiare a mia figlia??
    Magari, in queste leggi così mirabolanti, sarebbe il caso si fare dei distinguo… perche’ se io in stato di ebrezza , mi gratto la fiancata della macchina da solo contro il muro, non e’ la stessa cosa di ammazzare 3 persone ad un incrocio.
    e in

    1. quello che dici lo trovo giusto e sacrosanto! bisogna fare un minimo di distinzione..
      è successa una cosa simile anche a me che non ho mai fatto incidenti in vita mia.. la differenza è che io avevo un tasso alcolico di 0,92 per cui non mi sentivo per niente ubriaco e poi non commisi nessun incidente, mi fermarono semplicemente per un controllo.

  2. Siamo completamente d’accordo con lei.

    Togliere la patente ad una persona , in alcuni casi significa ucciderla a livello civile ed economico.
    Pensi solo a chi abita in una casa lontano dalla città che non è servita da mezzi pubblici.

    Basterebbe fargli fare delle analisi periodiche per quel periodo di tempo ( analisi fatte a sue spese come si fa ora) e ridargliela finchè risulta negativo.

    Mettere una persona in condizione di non lavorare alimenta solo la povertà e ( a volte) la criminalità.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *