Dal 1° gennaio è stata imposta una tassa importante per chi vende un immobile ristrutturato beneficiando del Superbonus 110% entro i primi 10 anni.
Questa misura ( che se sembra aver ispirato il legislatore tramite la dantesca legge del contrappasso) mira a scoraggiare le vendite speculative e a garantire che le detrazioni fiscali siano effettivamente utilizzate per migliorare l’efficienza energetica di case e appartamenti.
L’inasprimento del bonus edilizio quest’anno non riguarda solo la detrazione per i lavori eseguiti nel 2024, che scende al 70%, ma introduce anche una nuova imposta sulle plusvalenze immobiliari, precisamente sull’utile realizzato rispetto al valore di acquisto (capitale guadagno).
In sostanza, chi vende un immobile ristrutturato entro i primi 10 anni dall’utilizzo dell’incentivo edilizio sarà soggetto ad un’imposta del 26% sull’intero utile realizzato in relazione al valore di acquisto.
Vengono delineate alcune eccezioni, come gli immobili ereditati per successione o donazione e quelli utilizzati come abitazione principale dal venditore o dalla sua famiglia per la maggior parte dei 10 anni precedenti la vendita o, se il periodo intercorso tra acquisizione o costruzione e vendita è inferiore a 10 anni, per la maggior parte di quel periodo.
È importante precisare che la plusvalenza, come evidenziato dal Corriere della Sera, è calcolata come differenza tra l’importo ricavato dalla vendita e il prezzo di acquisto (o costo di costruzione), maggiorato di eventuali altre spese relative all’immobile ceduto.
La rivalutazione del prezzo di acquisto o del costo di costruzione degli immobili oggetto di lavori in caso di vendita, quando sono trascorsi oltre 5 anni dall’acquisizione o dalla costruzione.
Questa rivalutazione si basa sulla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Nel caso in cui si sia beneficiato della cessione del credito o dello sconto in fattura, senza aver sostenuto alcun esborso economico, tali spese non vengono considerate tra i costi delle spese beneficiate dal Superbonus del 110%, a condizione che gli interventi siano stati completati entro 5 anni dalla data della cessione.
Tuttavia, se tale termine è superato, le spese vengono conteggiate al 50%, sempre entro il limite dei 10 anni precedenti la cessione.
In sintesi, la rivalutazione degli immobili e le considerazioni sui costi delle spese sostenute per il Superbonus del 110% dipendono dalla durata trascorsa dalla conclusione degli interventi al momento della cessione, con un’attenzione particolare al beneficio ottenuto attraverso la cessione del credito o lo sconto in fattura.
La sezione discute le detrazioni fiscali e le considerazioni per le spese relative alle transazioni immobiliari in Italia.
Quando si richiedono le detrazioni nella dichiarazione dei redditi, è possibile prendere in considerazione tutte le spese. Inoltre, per gli immobili acquistati o costruiti più di 5 anni prima della data di vendita, il prezzo di acquisto o costo di costruzione viene adeguato in base alla variazione dell’indice Istat.
Da notare che le plusvalenze sono soggette o ad un’imposta sostitutiva del 26% oppure alle aliquote progressive meno favorevoli dell’imposta sui redditi, consentendo al contribuente di scegliere l’opzione preferita, come evidenziato dai vari articoli su siti specialistici